LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13958/2010 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 428/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 21/05/09, depositata il 22/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso notificato in data 19 maggio 2010, la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata il 22 maggio 2009, con la quale la Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, l’aveva condannata, a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 così come integrato dall’accordo 25 settembre 1997 “per esigenze eccezionali” – al contratto di lavoro intercorso con C.C. dal 1 giugno 1999.
Coi motivi viene dedotta:
a) la violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., per avere la corte erroneamente escluso che il rapporto di lavoro fra le parti si fosse comunque estinto per implicito mutuo consenso;
b) la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994 nonchè degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001 in connessione con l’art. 1362 c.c., e segg.;
c) la violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c., e quindi in materia di costituzione in mora accipiendi e di corrispettività delle prestazioni.
L’intimata non si è costituita nel presente giudizio di cassazione.
Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, . 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.
Ritenendo il ricorso manifestamente infondato il relatore ha redatto una relazione ai sensi dell’art. 380 bis e il Presidente ha conseguentemente fissato la data dell’adunanza in camera di consiglio.
E’ stata quindi depositata in cancelleria copia di un verbale di conciliazione della controversia tra le parti in sede sindacale del 3 febbraio 2011.
Essendo conseguentemente venuto meno l’interesse al ricorso, questo va dichiarato inammissibile; nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto difese n questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011