Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.13466 del 20/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.V., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato D’ANTONIO MAURO PASQUALE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. *****, in persona del procuratore speciale, Dott. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato SCIARRA CLAUDIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

S.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32504/2004 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione 12, emessa il 7/09/2004, depositata il 03/12/2004; R.G.N. 41147/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato SCIARRA CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 3 dicembre 2004 il Tribunale di Roma ha respinto l’appello di C.V. nei confronti di S.R. e della s.p.a. Maa Assicurazioni interposto per non avergli il giudice di primo grado liquidato gli interessi compensativi per il danno da ritardo nel corrispondergli il risarcimento di Euro 3.347,00 per i danni personali e al ciclomotore subiti a seguito dell’investimento cagionato dall’auto di proprietà dello S..

Avendo il C. impugnato per cassazione detta sentenza e non essendo stato notificato il ricorso a S.R. – mentre si è costituita la s.p.a. Milano Assicurazioni, incorporante la Nuova Maa – questa Corte, all’udienza del 7 luglio 2009, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del danno ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23 sull’assicurazione obbligatoria della R.C.A. secondo il quale nel giudizio instaurato con l’azione diretta contro l’assicuratore quegli è litisconsorte necessario, con inscindibilità delle cause nelle fasi di impugnazione, assegnando a tal fine il termine di novanta giorni.

Non avendo nessuna delle parti provveduto, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione con la s.p.a.

Milano Assicurazioni.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione con la s.p.a. Milano Assicurazioni.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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