Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13517 del 20/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19153/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CASEIFICIO MADONNA DELLE GRAZIE DI CIACERA CARMELA E C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 136/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 15/05/08, depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 136/31/08, in data 15-5-08, depositata il 29-5-08, confermativa della sentenza della CTP di Ragusa che aveva accolto il ricorso del Caseificio Madonna delle Grazie di Ciacera Carmela & c. s.n.c. avverso un avviso di rettifica concernente L’IVA del 1994, conseguente ad una ricostruzione del volume di affari del Caseificio da cui emergevano ricavi non dichiarati.

Con il primo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in quanto la CTR per respingere il gravame dell’Ufficio si era limitata a richiamare la motivazione di primo grado senza neppure esporla nemmeno sommariamente; con il secondo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per avere la Commissione di appello ritenuto il difetto di motivazione dell’accertamento in quanto a suo dire si era limitato a recepire le risultanze del verbale della Guardia di Finanza senza operare una propria valutazione critica.

Poichè la Commissione ha adottato una duplice “ratio decidendi” i motivi appaiono entrambi fondati.

Per la prima, basata sulla piena condivisione delle argomentazioni del primo giudice, sembra fondato il primo motivo in quanto vi è mancanza assoluta di motivazione essendosi limitata la Commissione a menzionare le argomentazioni di primo grado senza illustrarle nemmeno sommariamente;

per la seconda, pare fondato il secondo motivo sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui “in tema di avviso di rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria di dichiarazione IVA, la motivazione degli atti di accertamento “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio” (Cass. n. 25146 del 2005).

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Sicilia, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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