LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19187/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 16, presso l’avvocato PASANISI Marcello (studio LEGALE PANDOLFO), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 134/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 4/06/08, depositata il 12/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
udito l’Avvocato Pasanisi Marcello, difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che si riporta alla relazione.
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
“La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 134/28/08 in data 4-6-2008, depositata in data 12/6/2008, confermativa della sentenza della CTP di Viterbo che aveva accolto il ricorso di B.G. avverso l’avviso di liquidazione concernente il recupero della imposta di registro conseguente al disconoscimento della agevolazioni fiscali concesse per l’acquisto della prima casa nel 1992 sul rilievo che si trattava di una abitazione di lusso esclusa dal beneficio.
Con il primo motivo sostiene violazione dell’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 nonchè del D.M. Ministero Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 1, perchè la abitazione era costruita su terreno destinato con strumento urbanistico alla edificazione di ville e ciò era sufficiente per escludere il beneficio.
Con il secondo mezzo deduce omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto la CTR si era limitata a richiamare i motivi espressi dal primo giudice formulando una mera adesione priva di contenuto.
Il contribuente nel controricorso sostiene la correttezza della decisione impugnata, anche sotto il profilo motivazionale.
Il secondo motivo, di natura preliminare, è palesemente fondato.
La Commissione di appello si è limitata a richiamare le motivazioni della sentenza impugnata senza illustrarle nemmeno sommariamente, salvo aggiungere la specificazione in quanto la abitazione acquistata non possiede le caratteristiche che il decreto ministeriale elenca e pertanto non può essere considerata di lusso.
E’ evidente per la prima parte una motivazione per relationem che non consente di ritenere compiuto un esame dei motivi di gravame, nemmeno nominati, e per la seconda una assoluta indeterminatezza in ordine alle caratteristiche dell’immobile che lo farebbero qualificare non di lusso.
Pare quindi trattarsi di motivazione apparente, da cui consegue la cassazione della sentenza (v. Cass. n. 18625/010).
Il primo motivo rimane assorbito”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondop motivo di ricorso, assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011