Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13520 del 20/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19730/2009 proposto da:

A.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 14, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA FIORELLA (Studio DE BERTI-JACCHIA), rappresentato e difeso dall’avvocato FIORELLA GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/2007 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO del 12.10.07, depositata il 15/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

” A.F. propone ricorso per cassazione con tre motivi avverso la sentenza n. 93/20/07, in data 12-10-2007 depositata in data 15-10-1997, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, non notificata, nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze con ricorso notificato il 27-7-2009.

Il Ministero si costituisce eccependo la inammissibilità del ricorso.

L’assunto è fondato sotto un duplice profilo; in primo luogo,il ricorso è tardivo, essendo stato notificato il 27-7-2009 (per il notificante il 22-7-2009) largamente oltre il termine annuale o lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, dalla data di pubblicazione della sentenza (15-10-1997) anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini, senza che ricorrano le condizioni di cui alla 2^ parte di detta disposizione di legge (il processo di primo grado fu instaurato dallo stesso contribuente); in secondo luogo, il Ministero è privo di legittimazione passiva, in quanto non ha partecipato al giudizio di appello, in cui è stata parte esclusivamente l’ufficio locale della Agenzia delle Entrate, unica parte legittimata”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese a favore della Agenzia, che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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