Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.13523 del 20/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

D.B.P.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSO PASQUALE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2009 della Commissione Tributaria Regionale di FIRENZE del 19.2.09, depositata il 04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

Che, successivamente a deposito della relazione da parte del consigliere designato ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. è risultato che è stata rimessa alle S.U. di questa Corte la questione (rilevante ai fini della definizione della controversia con la procedura qui in atto) della interpretazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della sentenza delle S.U. in ordine ali” interpretazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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