Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13548 del 20/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato D’ISIDORO VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato LUIGI ALBISINNI, rappresentata e difesa dall’avvocato ARGENTO MICHELE, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 754/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del 26/06/09, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato D’Isidoro Vincenzo, difensore del ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Caldara Gianroberto, (delega avv. Argento), difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G, in persona del Dott. CARMELO SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

PREMESSO IN FATTO

1. – Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stata accolta l’opposizione proposta dalla sig.ra C.L. a decreto ingiuntivo ottenuto dall’ing. L.M. per il pagamento del corrispettivo di attività professionale, consistita nella redazione di una planimetria e di una relazione tecnica di asseveramento di opere edilizie interne relative ad un immobile di proprietà dell’opponente. I giudici di appello hanno ritenuto che manchi la prova che l’incarico professionale fosse stato conferito proprio dalla opponente e non, piuttosto, dal figlio dello stesso professionista, che conduceva l’immobile in locazione.

L’ing. L. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui la sig.ra C. ha resistito con controricorso.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata ipotizzata l’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso.

Ritualmente comunicata e notificata la relazione, non sono state depositate conclusioni o memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si censura la statuizione di insussistenza della prova del conferimento dell’incarico professionale da parte della sig.ra C..

2.1. – Il motivo è inammissibile perchè le censure sono svolte in termini di pura e semplice rivalutazione degli elementi istruttori, non consentita in sede di legittimità.

3. – Con il secondo motivo, denunciando nuovamente vizio di motivazione, si lamenta che la Corte di appello abbia considerato validamente rinunziata l’eccezione di prescrizione del credito formulata dalla C., nonostante detta rinunzia fosse stata effettuata solo con la comparsa conclusionale dalla debitrice, tardivamente resasi conto che eccependo la prescrizione finiva con l’ammettere che il credito era tuttavia sorto.

3.1. – Il motivo è inammissibile perchè non attinge un punto decisivo della sentenza impugnata.

Il ricorrente, infatti, deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta l’inunziabilità dell’eccezione di prescrizione – cosa di per sè non determinante ai fini della cassazione della sentenza – mentre avrebbe dovuto, piuttosto, specificamente e chiaramente argomentare sull’omessa deduzione (indipendentemente dalla rinunzia) dell’ammissione del rapporto dalla proposizione dell’eccezione.

4, – Il ricorso va pertanto respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa l’inammissibilità del controricorso in considerazione dell’irritualità della procura speciale, rilasciata in calce alla copia del ricorso notificata (cfr., ex multis, Cass. 5867/2007, 1826/2005, 9116/2004, 405/2000, resa a sezioni unite).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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