Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13833 del 23/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Aspo s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al viale Mazzini 55, presso lo studio dell’avv. Corbeddu Valentina, rapp.to e difeso dall’avv. Stefano Oggiano, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 81/2008/08 depositatali 21/11/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 3/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GAETA Pietro.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da T.G. contro l’Aspo s.p.a. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Aspo contro la sentenza della CTP di Sassari n. 50/04/2004 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento Tosap 1999-2002.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la contraddittorietà della motivazione. La sentenza sarebbe contraddittoria nella parte in cui, pur dando atto di un’opera latistante la proprietà del contribuente, afferma che la stessa costituisca accesso al filo. La censura è infondata in quanto le argomentazioni della CTR non risultano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerle come giustificazione del “decisum”.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44. Il manufatto in cemento realizzato sulla parte di pubblico sedime costituirebbe presupposto impositivo della Tosap. La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto postula l’avvenuta occupazione di suolo pubblico, circostanza questa esclusa dalla CTR ed il cui accertamento è inibito a questa Corte.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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