Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13840 del 23/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20049-2010 proposto da:

D.L.N., C.A. *****, ricorrenti che non hanno presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrenti non costituiti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONLE di ROMA, depositata il 11/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

LA CORTE ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate, depositando un controricorso, da atto di resistere al ricorso notificatole da C.A. e D.L. N. e relativo alla sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 55/6/2009 depositata il 11. 3.2009.

1.2 Detto ricorso non risulta tuttavia depositato.

2. Ne consegue che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, al fine di dichiararne l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c.”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte ne memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile;

che le spese di lite possono essere regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 1100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 20011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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