Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.13873 del 23/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Francesco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

A.A. e A.L., rappresentate e difese, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Solimini Nicola, elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Gallini Alessandra in Roma, via Vestricio Spurinna, n. 105;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari n. 177 in data 26 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.

RILEVATO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 177 depositata il 26 febbraio 2009, in riforma della pronuncia del Tribunale di Bari appellata dalle sorelle A. e A. L., eredi di D.G.R., nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, erede necessario di P.G., ha dichiarato l’avvenuto acquisto da parte della D.G., per usucapione in danno del P., della quota, a quest’ultimo appartenente, di 3/4 della proprietà dell’immobile al piano terra posto a ***** (in catasto: partita 7376, foglio 55, particella 2928/1), ed ha compensato tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso. Le intimate hanno resistito con controricorso.

Il ricorso è inammissibile, giacchè l’unico motivo in cui esso si articola (violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 113 – 115 c.p.c. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) è privo tanto del quesito di diritto quanto del quesito di sintesi, l’uno e l’altro necessari ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.000, di cui Euro 1.800 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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