LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13307-2010 proposto da:
VETRERIA ISOGLASS DI QUATTROMANI LUIGI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GRASSELLINI SVIASSIMO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 99/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 2/02/2010, depositata il 09/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
Il 21 marzo 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale, che ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Vetreria Isoglass di Luigi Quattrocchi contro la s.p.a. Telecom Italia, per abusiva interruzione del rapporto di utenza telefonica.
La Vetreria propone un motivo di ricorso per cassazione.
L’intimata non ha depositato difese.
2.- Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., art. 369 c.p.c., nn. 2 e 4 e art. 366 c.p.c., n. 6.
La copia prodotta in giudizio della sentenza impugnata risulta notificata a mezzo posta dal difensore domiciliatario di Telecom – autorizzato alla notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994 – in data 4 marzo 2010, risultante dal timbro postale in calce alla relazione di notificazione.
Il ricorso è stato notificato il 7-10 maggio successivo, quindi oltre la scadenza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 cod. proc. civ., che sarebbe venuto a scadere il 3 maggio successivo (lunedì).
Il ricorrente assume che la sentenza gli è stata notificata il 16 aprile 2010, ma di ciò non offre alcuna documentazione, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 2 che, imponendo l’obbligo di depositare copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, richiede ovviamente che da tale copia (o dai documenti allegati) risulti la data in cui la notificazione è avvenuta – nonchè dall’art. 366 c.p.c., n. 6, che impone l’obbligo di indicare specificamente nel ricorso gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso si fonda (nella specie, l’eventuale documentazione della data di ricezione da parte del ricorrente della notifica della sentenza).
2.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
-Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011