Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13918 del 24/06/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24790/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– ricorrente non depositante –

contro

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUGGIA 21, presso lo studio dell’avvocato LIBERATORE Roberto, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente unico depositante –

avverso la sentenza n. 41/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 04/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il resistente l’Avvocato RENDINA, delega Avvocato LIBERATORE, che si riporta;

sentito il P.M., in persona del SOST. PROC. GEN. DOTT. BASILE Tommaso, che nulla osserva sulla relazione.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio con sentenza 41.15.2006 ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale nei confronti di R.V. confermando l’annullamento di un avviso di accertamento per IVA 1994.

L’Agenzia delle Entrate ha notificato 19.6.2007 ricorso il per cassazione avverso la predetta ma, mentre l’intimato si è costituii con tempestivo controricorso, la ricorrente non ha depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.. Deve pertanto dichiararsi a sensi della predetta norma l’improcedibilità del ricorso”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 3.000,00 oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472