Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.14224 del 27/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21997/2009 proposto da:

C.M.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO CORVISIERI 46, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE Domenico, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORICA CELESTINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato JANARI LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato TUCCILLO Mario, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del 21.11.08, depositata l’8/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:

“La sentenza impugnata respinge l’appello proposto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda del medesimo di nullità di atti di donazione.

I tre motivi di ricorso per cassazione, dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non contengono la formulazione del quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1.

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che il solo avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria;

che il Collegio condivide le conclusioni di cui alla predetta relazione, non superate dalle osservazioni contenute nella memoria di parte ricorrente;

che, infatti, secondo il ricorrente i motivi di ricorso contengono “in apice il principio violato secondo il ricorrente dalla Corte d’Appello di Torino (…) e nello svolgimento la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie”;

che, però, “in apice” ciascun motivo del ricorso in esame reca non già l’indicazione del “principio violato” dalla Corte d’appello, ma semplicemente la statuizione censurata (che è cosa ben diversa);

inoltre l’indicazione della “diversa regola di diritto” da applicare (nella quale si sostanzia, in definitiva, il quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1) non può essere, genericamente, affidata allo svolgimento del motivo di ricorso, ma deve essere specificamente sintetizzata ed enunciata in un apposito passaggio del motivo stesso;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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