Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.14351 del 30/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMPAGNIA DI PONENTE SRL NON DEPOSITATO;

– ricorrente non depositante –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 119/2007 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA, depositata il 17/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

OSSERVA La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Liguria con sentenza 119.12.2007 ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della Compagnia di Ponente s.r.l. e di M. G. confermando un avviso di irrogazione sanzioni per lavoro irregolare.

I contribuenti hanno notificato il 31.7.2008 ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, ma mentre l’intimata si è costituita con tempestivo controricorso, i ricorrenti non hanno depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.. Deve pertanto dichiararsi a sensi della predetta norma l’improcedibilità del ricorso”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della improcedibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i contribuenti alle spese che liquida in Euro duemila per onorario oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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