Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1444 del 21/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9759 – 2009 proposto da:

A.M. *****, A.A., A.

N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 85, presso lo studio dell’avvocato TODISCO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SUBIACO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 35/2008 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA dell’11.3.08, depositata il 09/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La sentenza impugnata – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di accertamento ai fini ICI riformando quella di primo grado, ha accolto l’appello del contribuente, dichiarando illegittimi gli accertamenti relativi agli immobili già alienati negli anni 1990 e 1991 e legittimi quelli relativi agli altri immobili.

Ricorre il contribuente con due motivi; il Comune non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso si rivela manifestamente inammissibile. Esso non contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa. Il primo motivo risulta, inoltre, formulato in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, al parti del relativo, quesito di diritto, non specifica a quali degli immobili si riferisca. Ancora, i quesiti plurimi che accompagnano il motivo non contengono alcun riferimento alla fattispecie concreta ed il primo non contiene neanche il riferimento alla regola di diritto che si assume violata dalla CTR. Il secondo motivo – che deduce vizio motivazionale – manca del prescritto “momento di sintesi” ed è, quindi, inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis, non contenendo la chiara indicazione delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione rende la sentenza inidonea a giustificare la decisione, in quanto manca in essi una parte specificamente e riassuntivamente destinata a detto fine (in tal senso, v. Cass. 16002/07; S.U. 20603/07; 4961/08;

8897/08; 4556/09)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’ è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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