Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.14489 del 30/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26084-2009 proposto da:

COMUNE DI RIPARBELLA *****, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato TURCO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato VICICONTE GAETANO giusta Delib. Giunta 12 novembre 2009, n. 113 e giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L. *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 197/2008 del TRIBUNALE DI LIVORNO SEZIONE DISTACCATA DI CECINA del 7/10/08, depositata il 08/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

FATTO E DIRITTO

L’amministrazione ricorrente impugna la sentenza suindicata che dichiarava inammissibile il suo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cecina che aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierno intimato avverso il verbale di accertamento n. ***** relativo alla violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, accertamento effettuato tramite autovelox.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

L’amministrazione ricorrente formula due motivi di ricorso.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha rilevato il mancato deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso effettuata a mezzo posta. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha anche fornito la prova dell’avvenuta notifica del ricorso alla parte intimata. Il ricorso è fondato e va accolto.

I tribunale di Livorno sez. distaccata di Cecina ha infatti dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dall’odierna parte ricorrente, che al riguardo aveva seguito il rito ordinario, notificando la citazione in appello in data 8 marzo 2008 a fronte della notifica della sentenza ricevuta l’8 febbraio 2007. Il tribunale di Cecina, applicato il rito delle sanzioni amministrative, riteneva inammissibile l’appello per essere stata tardivamente depositata (oltre 30 giorni dalla notifica della sentenza) la citazione notificata (data del deposito 18 marzo 2008).

Come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte con condivisa decisione n. 23285 del 2010, ha ritenuto applicabile alle controversie in grado di appello, relative alle impugnazioni delle decisioni del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative, il rito ordinario di cui l’art. 339 e segg. c.p.c..

Applicato tale rito, l’impugnazione risultava tempestiva.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame, residuando altri motivi di opposizione non esaminati, ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Tribunale di Livorno), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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