Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1475 del 21/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1061/2007 proposto da:

F.G. (c.f. *****), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BASSO Paolo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA EUROSTOCK S.R.L., RITORCITURA CASTELLO DI CASTELLO RENZO & C. S.N.C., GREENWORK DI CARBONE ELISABETTA & C.

S.N.C.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BIELLA, depositato il 24/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dott. BERNABAI: il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

RITENUTO

che con decreto del 3 ottobre 2005 il giudice delegato del fallimento EUROSTOCK s.r.l., pendente presso il Tribunale di Biella, liquidava il compenso professionale dovuto al notaio Dr. F.G. per l’attività svolta in occasione della vendita all’incanto di beni fallimentari in Euro 15 71,02, per il primo lotto, ed in Euro 2634,47 per il secondo, con sensibile riduzione rispetto alla parcella, in cui si richiedevano rispettivamente Euro 7.533,16 ed Euro 6599,72;

che il successivo reclamo era accolto solo in parte dal Tribunale di Biella che confermava la disapplicazione del D.M. n. 313 del 1999, portante criteri di liquidazione difformi da quelli applicati nella specie, sulla base di un prontuario compilato dal comitato interregionale notarile del Piemonte e della Valle d’Aosta;

che avverso il provvedimento il notaio F. proponeva ricorso per cassazione, per violazione di legge e carenza di motivazione;

che la curatela del fallimento non svolgeva attività difensiva;

che all’udienza in camera di consiglio de 17 dicembre 2010 il P.G. non moveva rilievi critici alla relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ..

CONSIDERATO

– che la ratio decidendi sottesa implicitamente al provvedimento impugnato fa leva sul carattere non vincolante dei criteri di liquidazione contenuti nel D.M. Grazia e Giustizia 25 maggio 1999, n. 313, art. 2 (Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 302), sul presupposto che trattasi di norma regolamentare, e quindi di rango secondario, suscettibile di disapplicazione se ritenuta illegittima;

– che il principio di diritto suesposto è valido in caso di contrasto con una legge – e cioè, con una fonte di diritto sovraordinata rispetto al regolamento (art. 4 disp. gen.): e non pure, se l’atto normativo ritenuto poziore consista nella deliberazione di un organo professionale (qualunque ne sia l’esatta definizione e la competenza territoriale), che nessun’altra vincolatività potrebbe avere, se non in caso di recepimento consensuale;

– che, nella specie, andava quindi applicato il decreto ministeriale suddetto, distinguendo, nelle modalità di liquidazione, le voci regolate in misura fissa da quelle eventualmente soggette a valutazione discrezionale all’interno dei limiti minimo e massimo previsti.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Biella, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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