LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19766/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
S.D.M.A.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6 9/2 008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 17/04/08, depositata il 19/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Con sentenza n. 69/10/08, depositata il 19 giugno 2008, la CTR della Lombardia ha confermato la decisione con la quale la CTP di Varese ha annullato gli avvisi di accertamento relativi ad IRPEF per l’anno 2002 emessi nei confronti dello Studio associato Dott. B.L. e Rag. S.D.M.A. e di quest’ultimo, personalmente.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, gli intimati non hanno presentato difese.
2. Con un unico motivo, la ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) formulando il seguente quesito: se, nel caso di specie, costituisca violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito in L. n. 472 del 1993, la mancata considerazione di elementi quali la non congruità dei compensi dichiarati rispetto agli Studi di settore, l’esiguità degli onorari rispetto ai minimi tariffari applicabili, nonchè la mancata fatturazione di prestazioni fornite per via telematica, come indici della gravità dell’incongnienza tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore, di cui al combinato disposto del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito in L. n. 472 del 1993.
3. Il ricorso, con cui si deduce, sostanzialmente, la violazione di legge ed il vizio di motivazione appare inammissibile. In relazione alla violazione di legge, il quesito non appare adeguatamente formulato: esso risulta incomprensibile, ad una lettura autonoma dalla precedente esposizione del motivo, dato che non indica quali affermazioni in diritto della sentenza siano in contrasto con le disposizioni asseritamele violate. La giurisprudenza di questa Corte ha, in proposito, affermato che in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste, proprio, nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (v. tra le altre, Cass. N. 20409/ 2008 n. 2799/2011). Il vizio di motivazione (in relazione al quale il quesito è formulato in modo idoneo) appare inammissibile perchè volto a conseguire un diverso apprezzamento degli elementi addotti dall’Ufficio, già valutati dalla CTR con motivazione giuridicamente corretta (l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards, in sè considerati, Cass. S.U. n. 26635/2009), non insufficiente, nè contraddittoria, e dissimula, dunque, una richiesta di riesame del merito, inibita in sede di legittimità, essendo compito del giudice tributario di merito di valutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base dell’accertamento presuntivo (Cass. nn. 19894/2005, 13819/2003).
4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM, nè presentate memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso deve esser rigettato;
ritenuto che, in assenza di difese, da parte degli intimati, non va provveduto sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011