LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
K.P.M. nato a *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO VALENZIANI 5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LATTANZI, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBA AMERICO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LECCE, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. 6122/08 R.G. del GIUDICE DI PACE di LECCE, depositata il 18/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI DOMENICO.
RILEVATO IN FATTO
che K.P.M. ricorre avverso il decreto con il quale il giudice di pace di Lecce, in data 18 novembre 2008 ha rigettato l’opposizione proposta nei confronti del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Lecce il 7 maggio 2 008 deducendo che contraddittoriamente il giudice di pace ha affermato, da un lato, che era stato esibito un passaporto recante visto d’ingresso in territorio Schengen e, dall’altro, che non era stata provata la circostanza della provenienza dalla Francia; inoltre erroneamente era stato ritenuta sussistente la circostanza di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b) mentre il provvedimento impugnato era fondato sulla lett. a) della stessa disposizione;
che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c.; che l’amministrazione resiste con controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
che il ricorso e’ manifestamente fondato perche’, ritenuta insussistente la circostanza della sottrazione ai controlli di frontiera del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) sulla quale si fonda il provvedimento di espulsione, non poteva il giudice di pace confermare l’espulsione stessa sulla base della diversa circostanza della mancata tempestiva richiesta del permesso di soggiorno D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, (lett. b));
inoltre la motivazione del provvedimento e’ insanabilmente contraddittoria perche’, dopo aver affermato che era stato esibito il passaporto con visto Schengen il giudice di pace ha negato che fosse stata raggiunta la prova della provenienza dello straniero dalla *****; che il provvedimento impugnato deve essere cassato e che, non sussistendo la necessita’ di ulteriori accertamenti di fatto, essendo acquisita in atti la prova del possesso di valido passaporto con annotazione del visto Schengen, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento del provvedimento di espulsione;
che sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., accoglie l’opposizione e annulla il provvedimento di espulsione. Spese dell’intero giudizio compensate.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011