Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1511 del 21/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

J.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato SALERNI ARTURO, rappresentato e difeso dall’avvocato FAGGIANO MARIA ROSARIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI LECCE, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto N. 397/08 R.V.G. del TRIBUNALE di LECCE del 14/04/08, depositato il 03/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

RILEVATO IN FATTO

che J.G.R. ricorre avverso il decreto con il quale il tribunale di Lecce, in data 3 maggio 2008 ha rigettato l’opposizione proposta nei confronti del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Lecce il 9 novembre 2007 deducendo che, affermando che in atti non erano rinvenibili il passaporto e il visto d’ingresso, il tribunale non avrebbe correttamente valutato i documenti predetti che in realta’ erano stati ritualmente depositati, come risultava dall’indice sottoscritto dal cancelliere;

che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

che l’amministrazione intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso e’ inammissibile sia se lo si interpreta come censura di errata valutazione dei documenti, in quanto non e’ stato trascritto nel ricorso il contenuto dei documenti stessi, sia se lo si interpreta come deduzione di un errata percezione della realta’ documentale, trattandosi di censura deducibile con la revocazione e non con il ricorso per cassazione;

che non si deve provvedere sulle spese non avendo l’amministrazione intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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