Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.15141 del 08/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato OLIVETI FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO CASTELFUSANO INFERNETTO IN LIQUIDAZIONE ***** in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato LONGO TOMMASO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15127/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 10.7.08, depositata l’11/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. A.A.M. ha proposto ricorso per cassazione contro il Consorzio Castelfusano-Infernetto, in liquidazione avverso la sentenza dell’11 luglio 2008, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza resa in primo grado in una controversia di opposizione ad un decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso dal Giudice di Pace di Roma.

L’intimato non ha resistito al ricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso – per come dedotto anche dal resistente – appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c. (ad esso applicabile ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, avuto riguardo alla data di pronuncia della sentenza impugnata).

Il primo motivo, dedotto ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., non si conclude con il prescritto quesito di diritto.

Il secondo motivo – dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non si conclude nè contiene il momento di sintesi espressivo della chiara indicazione cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c. e che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte (per tutte Cass. sez. un. n. 20603 del 2007), era necessario per il rispetto del requisito di ammissibilità del motivo ai sensi del detto n. 5.

4. – Il primo motivo, inoltre, lo si osserva ad abundantiam non reca nè nell’intestazione nè nella esposizione l’indicazione della norma o delle norme che si assumono violate.

Sempre allo stesso effetto entrambi i motivi non rispettano nemmeno l’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fondano su documenti dei quali non forniscono l’indicazione specifica nei termini previsti da tale norma e secondo i precetti indicati dalla giurisprudenza della Corte (si vedano Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, fra tantissime).

Onde il ricorso sarebbe inammissibile anche per tali ragioni”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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