Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1518 del 21/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di Villa Carpegna 41, presso l’avv. Valeri Antonella, rappresentato e difeso dall’avv. Finocchiaro Nino, del Foro di Catania, per procura in atti;

– resistente –

avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Catania in data 22 maggio 2009, n. 2708/09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 29 settembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che nulla ha osservato.

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. V.A. ha depositato scrittura difensiva, ex art. 47 c.p.c., u.c., in relazione al regolamento di competenza proposto dal Comune di Catania, con atto notificato il 28 maggio 2009, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2708/09 in data 22 maggio 2009, ma non depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione;

2. il ricorso per cassazione appare improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendo stato depositato in termini presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (Cass. 2008/16556);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulato al punto 2., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso per regolamento di competenza deve essere dichiarato improcedibile e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso per regolamento di competenza e condanna il Comune di Catania al pagamento in favore di V. A. delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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