LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
E.A.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Mazzucco Erminio che lo rappresenta e difende per procura in atti;
– ricorrente –
e NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il decreto del Giudice di Pace di Milano in 9 marzo 2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 29 settembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che nulla ha osservato.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE;
A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione;
“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;
RITENUTO CHE:
1. E.A.A., nato in *****, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 9 marzo 2009, con il quale il Giudice di pace di Milano ha convalidato il decreto di espulsione del nominato cittadino straniero;
OSSERVA:
2. il ricorso in questione non e’ stato notificato ad alcuno ed appare pertanto inammissibile (v. Cass. 2005/15323);
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 3., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;
ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non essendo stato il ricorso notificato ad alcuno e nessuno avendo comunque ad esso resistito.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011