Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1519 del 21/01/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.A.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Mazzucco Erminio che lo rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

e NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il decreto del Giudice di Pace di Milano in 9 marzo 2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 29 settembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che nulla ha osservato.

FATTO E DIRITTO

LA CORTE;

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione;

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. E.A.A., nato in *****, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 9 marzo 2009, con il quale il Giudice di pace di Milano ha convalidato il decreto di espulsione del nominato cittadino straniero;

OSSERVA:

2. il ricorso in questione non e’ stato notificato ad alcuno ed appare pertanto inammissibile (v. Cass. 2005/15323);

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati al punto 3., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non essendo stato il ricorso notificato ad alcuno e nessuno avendo comunque ad esso resistito.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 29 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472