LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.D., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato MARTIRE Andrea, presso lo studio del quale in Roma, Via Clitunno n. 51, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
B. & S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato STANISLAO GIAMMARINO, domiciliata in Roma, via Giuseppe Andreoli n. 1, presso lo studio degli Avvocati Tatiana Bizzoni e Leopoldo Brindisi;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 13868 del 2009, depositata in data 23 giugno 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito, per la resistente, l’Avvocato Maria Concetta Alessandrini, per delega;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, il quale nulla ha osservato.
RITENUTO IN FATTO
che la B. & S. s.r.l. ha chiesto e ottenuto dal Giudice di pace di Roma decreto ingiuntivo nei confronti di A.D. per il pagamento della somma di Euro 1.010,94 per pagamento di prestazioni professionali (elaborazione e meccanizzazione dati contabili);
che l’ A. ha proposto opposizione, deducendo di avere pagato regolarmente le prestazioni oggetto della pretesa monitoria, e ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di Euro 2.427,35, che a suo dire aveva consegnato alla società opposta per il pagamento di contributi previdenziali;
che il Giudice di pace ha rigettato sia l’opposizione sia la domanda riconvenzionale;
che l’ A. ha proposto appello e il Tribunale di Roma, ricostituitosi il contraddittorio, lo ha rigettato;
che A.D. ricorre per cassazione sulla base di due motivi; resiste, con controricorso, S. &B. s.r.l.;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità del procedimento.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale, su sua istanza, aveva disposto l’acquisizione del fascicolo di primo grado e che, ciò nonostante, ha poi deciso senza avere la materiale disponibilità di detto fascicolo; ciò costituirebbe violazione dell’art. 123 bis disp. att. cod. civ. (recte: cod. proc. civ.).
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riferimento alla mancata considerazione, da parte del Tribunale, del fatto che la sua deduzione di avere sempre pagato quanto richiesto non era stata dalla stessa appellata smentita, mentre la consegna della somma oggetto della riconvenzionale era stata confermata dalla teste S., oltre ad essere provata documentalmente.
Il ricorrente formula conclusivamente i seguenti quesiti di diritto:
In relazione al primo motivo dica la Cassazione se la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado da parte del giudice dell’impugnazione che ne ha fatto richiesta costituisca grave violazione di legge; In relazione al secondo motivo dica la Cassazione se la decisione di una sentenza senza la presenza del fascicolo del giudizio impugnato costituisca nullità del procedimento di legge del giudizio medesimo.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Quanto al primo, occorre rilevare che il Tribunale, nella ricostruzione in fatto, ha testualmente affermato che erano stati acquisiti gli atti relativi al giudizio di primo grado (…). A fronte di tale specifica affermazione, il vizio denunciato si configura come vizio revocatorio, non deducibile con ricorso ordinario. Senza dire, peraltro, che il ricorrente non ha in alcun modo indicato quali atti fossero contenuti nel fascicolo a suo dire non acquisito dal Tribunale che pure ne aveva fatto richiesta, e quale rilevanza essi avessero ai fini della decisione della causa.
Quanto al secondo, esso si risolve in una richiesta di diversa valutazione di circostanze e documenti già adeguatamente e motivatamente apprezzati dal giudice di merito, con dovizia di argomentazioni e considerazioni circa la scarsa attendibilità della teste indicata dal ricorrente e la irrilevanza della documentazione che, a giudizio del medesimo ricorrente, sarebbe stata utile ai fini dell’accoglimento del gravame. Il ricorso presenta, peraltro, evidenti carenze quanto all’osservanza del principio di autosufficienza, dal momento che deposizione e documenti, ai quali si riferisce la denunciata mancata valutazione da parte del Tribunale, non sono riprodotti nel ricorso.
Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;
che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;
che, quindi, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011