Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15403 del 13/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto President – –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7308-2010 proposto da:

EREDI SALE ANTONIO SRL ***** in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato NATOLA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRONELLI GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

DI LEO MARMI di RICCARDO DI LEO & C. SNC ***** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D.A. AZUNI 9, presso lo studio dell’avvocato DE CAMELIS RAFFAELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato CICCARELLI GRAZIANO, giusta procura a margine della memoria di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 13/2010 del TRIBUNALE di BRINDISI – Sezione Distaccata di FASANO dell’11.2.2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSO AMATUCCI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO che va condivisa la relazione in data 3.11.2010, depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere relatore, del seguente testuale tenore:

“Eredi Sale Antonio s.r.l. ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 13/2010 del tribunale di Brindisi-sezione distaccata di Fasano che ha declinato la propria competenza territoriale, a favore del tribunale di Trani, nella causa di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento dei danni promossa dalla stessa ricorrente nei confronti della Di Leo Marni di Riccardo Di Leo & C. s.n.c..

Infondatamente la ricorrente assume che la competenza non fosse stata contestata dalla convenuta in riferimento a tutti i fori alternativi indicati dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., risultando il contrario dalla lettura della comparsa di risposta (pagina 2, ultimo capoverso).

Apoditticamente sostiene, inoltre, che l’obbligazione doveva essere eseguita mediante consegna delle merci in *****, anzichè a *****, come sostenuto in memoria dalla intimata società Leo Marmi. Benchè in sentenza effettivamente non sia contenuto alcun riferimento al forum destinatae solutionis (ma solo al forum contractus ed a quello della sede della convenuta), il ricorrente non indica tuttavia gli elementi di fatto dai quali desumere, ex actis, che esso valesse invece a radicare la competenza territoriale del giudice che la ha declinata.

Va dunque dichiarata la competenza del tribunale di Trani, con la condanna del ricorrente alle spese del regolamento”;

che, peraltro, la liquidazione delle spese del regolamento può essere rimessa allo stesso tribunale, innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

P.Q.M.

dichiara la competenza del tribunale di Trani, che deciderà anche sulle spese del regolamento, ed assegna il termine di legge per la riassunzione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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