Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15406 del 13/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto President – –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9800-2010 proposto da:

P.N. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNA EGIDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CAFASSO MATTIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.Y., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato RUGGIERO VALENTINA, che rappresenta e difende, giusta mandato a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 92930/2009 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il 25/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSO AMATUCCI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO che va condivisa la relazione in data 3.11.2010, depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere relatore, del seguente testuale tenore:

” P.N. ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 92930/2009, depositata il 25.11.2009, del giudice di pace di Napoli, che ha declinato la propria competenza, a favore del tribunale di Napoli, in ragione della connessione ravvisata tra la causa innanzi a lui promossa dalla P. nei confronti di T.Y. e quella precedentmente introdotta dalla T.: nei confronti della P. innanzi al tribunale di Napoli come giudice del lavoro (r.g.n. 15578/07).

La T. ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile in quanto l’art. 46 c.p.c., comma 1, esclude il rimedio del regolamento di competenza nei giudizi davanti al giudice di pace”;

che al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla resistente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.500, di cui 1.300 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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