Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15578 del 14/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.R. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA TRIGNO E BASSO BIFERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2008 della Commissione Tributaria Regionale di CAMPOBASSO del 31.3.08, depositata il 19/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

RITENUTO IN FATTO

Che con sentenza 19.6.2008 la commissione tributaria regionale del Molise ha accolto l’appello del Consorzio di bonifica Destra Trigno e Basso Biferno contro la sentenza della commissione tributaria provinciale di Campobasso n. 193/03/2004, la quale aveva accolto un ricorso di B.R. per l’annullamento di una cartella di pagamento di contributi consortili per l’anno 2002;

– che la B. ha proposto, contro la sentenza, ricorso per cassazione;

– che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base di relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.;

– che la ricorrente ha fatto pervenire – sebbene via fax -una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sul rilievo che la materia del contendere sarebbe cessata a seguito di sopravvenuta transazione col Consorzio;

– che la rinuncia, in quanto indicativa del sopravvenuto difetto di interesse della parte, a prescindere dal rispetto o meno delle formalità di cui all’art. 390 c.p.c., consente la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione (v. sez. un. n. 3876/2010);

P.Q.M.

– Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio,il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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