Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15798 del 19/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via Merulana n. 234, presso lo studio dell’avv. Giuliano Bologna, rappresentata e difesa dall’avv. PROZZO Roberto;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. 34, n. 113, depositata il 2.5.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che, in controversia in materia di Irpef, Iva e Irap per gli anni 1999 e 2000, la contribuente propone ricorso per cassazione in quattro motivi;

– che l’Agenzia resiste con controricorso;

rilevato:

che, con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce la nullità della decisione impugnata, per violazione della previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61, in quanto pronunziata senza preventiva comunicazione dell’avviso di trattazione di udienza ad essa appellata ritualmente costituita;

rilevato:

– che l’esame degli atti processuali, imposto dalla natura della doglianza, non rivela, con riguardo al giudizio di appello, l’avvenuta comunicazione alla contribuente dell’avviso di trattazione;

considerato:

che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l’omessa comunicazione alle parti dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della decisione della commissione tributaria, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (v. Cass. 13066/06, 11014/03, 14303/02);

ritenuto:

– che pertanto, restando assorbiti tutti gli altri motivi, il ricorso della contribuente si rivela manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Campania.

PQM

la Corte: accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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