Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15801 del 19/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Duomo GPA s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Cicerone 28, presso lo studio dell’avv. DI BENEDETTO Pietro, dai quale è rapp.to e difeso, gi usta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Cantoni ITC s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Bassano del Grappa 24, presso lo studio dell’avv. COSTA Michele, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente agli avv.ti Ettore Ribolzi e Francesco Colaianni, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia depositata il 13/5/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/6/2011 dal Consigliere Relatore Doti Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Cantoni ITC s.p.a. contro Duomo GPA s.r.l. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Duomo s.r.l. contro la sentenza della CTP di Milano n. 240/42/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. ***** Tarsu 2001- 2004.

La CTR, in rito, rilevava che “l’istanza di accertamento con adesione presentata al Comune di Ponte Nossa in luogo del Concessionario, deve intendersi come legittimamente consegnata allo stesso dato che esso agisce nel nome per conto ed interesse del mandante”; nel merito riteneva “necessario che l’ente predisponga un servizio idoneo alla ricezione dei rifiuti prodotti dal contribuente perchè scatti l’obbligo del contribuente di versare la T.a.r.s.u.”.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la Cantoni ITC s.p.a..

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/6/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deduce: “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5, lett. I). Erroneità della sentenza per violazione dei principi generali in materia di concessioni traslative di pubbliche funzioni”); la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’istanza di accertamento con adesione presentata al Comune in luogo del concessionario dovesse intendersi come legittimamente consegnata al concessionario, stante il rapporto di mandato intercorrente tra i due soggetti. Formula il quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte adita se la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione a soggetto non legittimato sia idonea ai fini della decorrenza del periodo di sospensione previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3”; “Dica la Suprema Corte adita se in forza dell’affidamento al privato del servizio di accertamento e riscossione di una entrata locale con lo strumento della concessione traslativa di pubbliche funzioni tutti i poteri e le facoltà inerenti la gestione delle attività oggetto di concessione debba competere in via esclusiva al privato concessionario”.

Con secondo motivo (con cui deduce: “violazione e falsa applicazione del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 1 e 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento comunale TARSU. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di onere della prova. Illogicità e irrazionalità manifesta) la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che lo smaltimento a proprie spese di rifiuti comportasse la illegittimità della pretesa tributaria, richiamando peraltro la delibera comunale riferita al recupero dei rifiuti. Formula il quesito di diritto:

“Dica la Suprema Corte adita se è legittimo esonerare dalla Tarsu le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani ove il produttore non abbia dimostrato l’avvio al recupero dei rifiuti medesimi avvalendosi di soggetti privati diversi dall’Ente gestore del servizio pubblico”.

Entrambe le censure di violazione di legge sono inammissibili in quanto i quesiti di diritto sono privi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare ai caso di specie.

Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della Cantoni ITC s.p.a., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Cantoni ITC s.p.a., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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