Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15808 del 19/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

RAGNI PETROLI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 175/2008 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA dell’8.1.08, depositata l’11/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con l’impugnata sentenza la commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, ha respinto l’appello dell’agenzia delle entrate avverso la sentenza con la quale la commissione provinciale di Brescia aveva accolto un ricorso di Ragni Petroli s.r.l. avverso il diniego di definizione di ritardati o omessi versamenti, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis di sanzioni amministrative relative agli anni 2002 e 2003.

La commissione regionale ha ritenuto che il comprovato ritardo nel versamento dell’ultima rata da parte della società non potesse determinare l’inefficacia dell’istanza di definizione, stante la presenza, nella L. n. 289 del 2002 di plurime disposizioni che inducono a ritenere comunque irrevocabile la domanda di condono.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’agenzia delle entrate, con un motivo concluso da idoneo quesito, inteso a denunciare violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis, legge cit., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, (per essere stata erroneamente sostenuta la sufficienza, ai fini del perfezionamento del condono, del tempestivo pagamento della prima rata, con conseguente inidoneità dell’omesso o ritardato versamento delle successive a determinare la decadenza del beneficio).

Il motivo appare manifestamente fondato, dal momento che la L. n. 289 del 2002, art. 9 bis si riferisce alla definizione dei ritardati od omessi versamenti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali per le quali il termine di versamento sia scaduto anteriormente al 31.10.2003; e suppone l’inapplicabilità delle sanzioni per il solo caso di integrale e tempestivo pagamento del dovuto, anche se rateizzato.

Non è invero estensibile al meccanismo de quo – evocativo di una scelta legislativa di sostanziale clemenza – la disciplina prevista dall’art. 16 della stessa legge, attinente alla definizione delle liti fiscali pendenti (cfr. già Cass. n. 18353/2007; n. 20966/2010), cui invece si riferisce la giurisprudenza evocata dalla commissione regionale.

Sicchè la definizione prevista dall’art. 9-bis si può ritenere perfezionata solo in caso di integrale pagamento del dovuto entro le scadenze stabilite dalla legge. Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta fondatezza.”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;

– che pertanto l’impugnata sentenza va soggetta a cassazione; e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte pronunciare nel merito, ai sensi dell’art. 384 cpv., c.p.c, rigettando l’impugnazione interposta avverso il diniego di definizione;

– che le spese processuali vanno interamente compensate per giusti motivi, considerata la non ancora stabile giurisprudenza sulla specifica questione al momento della proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso il diniego di definizione;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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