Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15914 del 20/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SASSUOLO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Denza n. 20, presso lo studio degli avv.ti Lorenzo Del Federico e Laura Rosa, rappresentato e difeso dall’avv. DEL FEDERICO Lorenzo;

– ricorrente –

contro

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 11, presso lo studio degli avv.ti SALVINI Livia e Giuseppe Maria Cipolla, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. 15, n. 108 del 5 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.6.2011 dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3;

udito, per la società controricorrente, l’avv. Giancarla Branda;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso, in adesione alla relazione, per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo l’accertamento i.c.i., emesso dal Comune per l’anno 1998 – al fine di recuperare maggior imposta rispetto a quella definita dalla società contribuente con metodo contabile – in relazione a cespiti immobiliari già accatastati in categoria “D” e, per i quali, la rendita era stata solo successivamente attribuita, a seguito di precedente dichiarazione in variazione; ciò sul presupposto che, per gli immobili di categoria “D”, il criterio contabile costituisce, inderogabile criterio di determinazione della base imponibile, fino al momento dell’attribuzione della rendita;

rilevato:

che, avverso detta sentenza, il Comune, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 3 e 4 e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, per non aver il giudice a quo considerato che, trattandosi di ammobili accatastati, l’imposta non andava determinata con metodo contabile ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 (ma, semmai, con il criterio di cui all’allora vigente comma 4 del citato articolo) e che, intervenuta l’attribuzione di rendita in adesione a precedente richiesta di variazione, il Comune era, in ogni caso, legittimato, ai sensi della L. n. 342 del 1974, art. 11, comma 1, a recuperare la differenza rispetto all’imposta versata, a decorrere dalla data della richiesta;

che la società contribuente ha resistito con controricorso, depositando anche memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

osservato:

– che, in recenti pronunzie, le SS.UU di questa Corte (cfr. sent.

3160/11 nonchè da 3666 a 3668/11), hanno puntualizzato che il proprietario del fabbricato di categoria “D” è tenuto a corrispondere l’imposta in base al valore contabile, di cui al D.Lgs. 504 del 1992, art. 5, comma 3, fino a che non formula richiesta di attribuzione della rendita; ma dal momento in cui fa la richiesta egli, pur applicando ormai in via solo precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge;

considerato:

– che – non risultando la sentenza impugnata in linea con l’indicato principio – il ricorso del Comune si rivela manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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