LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonio – Primo Presidente f.f. –
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FORNO CANAVESE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo studio dell’avvocato YEUILLAZ MARCO, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimato –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 361/2010 del TRIBUNALE di IVREA;
udito l’avvocato Marco YEUILLAZ;
udita la relazione della causa ssolta nella camera di consiglio del 14/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI.
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dal Comune di Forno Canavese, con atto notificato in data 28.5.10, nei confronti di M.A., intimato che non si costituiva, il consigliere designato per l’esame preliminare depositava in data 1.2 c.a. la relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 20.1.11, che di seguito si trascrive. “il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra;
premesso: che il ricorrente Comune è stato convenuto davanti al tribunale in oggetto indicato da M.A., il quale, a seguito della mancata rinnovazione del rapporto di concessione, a suo tempo istaurato all’esito di pubblica gara, relativo alla gestione di un bar all’interno di una struttura sportiva comunale, ha contestato il provvedimento, sostenendo la natura locatizia del rapporto e la sua tacita rinnovazione; che l’ente convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione, spettando questa in via esclusiva al G.A ai sensi della L. n. 1034 del 1971, art. 5, come novellato dalla L. n. 205 del 2000, attesa la natura di concessione amministrativa del rapporto in contestazione, e successivamente, in pendenza del giudizio civile, ha proposto a tal fine ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione;
considerato: che, per costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, siffatti rapporti, ove abbiano ad oggetto attività da svolgersi all’interno di locali destinati a pubblico servizio e, pertanto, rientranti nel patrimonio indisponibile dell’ente proprietario (e tali devono ritenersi quelli adibite a strutture sportive destinate alla fruizione da parte della collettività: v. S.U. n. 10013/01), hanno natura concessoria e come tali sono devoluti in caso di controversia, alla cognizione del giudice amministrativo (v. SU. 1.7.09 n. 15381, conf in precedenza, 17295/03, 327/99, 7131/98, 3075/94);che nel caso di specie il privato, deducendo la natura civilistica del rapporto e l’illegittimità del diniego di prorogala sostanzialmente impugnato un provvedimento comunale relativo all’amministrazione del suddetto bene pubblico; sicchè la controversia avendo per oggetto un atto autoritativo esercitato dall’ente territoriale rientra nella sfera di cognizione del G.A.;
ritenuta per quanto sopra la manifesta fondatezza del ricorso, il relatore propone dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo”.
Disposta ed espletata l’udienza in camera di consiglio, dato atto che non vi sono state osservazioni da parte ricorrente e del P.G., queste S.S.U.U., condividendo integralmente le ragioni esposte nella riportata relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla luce della consolidata giurisprudenza ivi citata, ravvisando nella fattispecie la giurisdizione esclusiva del G.A., provvedono in conformità alla proposta del relatore e, per reffetto, rimettono le parti innanzi al T.A.R. territorialmente competente, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Sussistono, infine, giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio, non essendosi l’intimato in questa sede opposto alla richiesta dell’ente ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti davanti al T.A.R. competente per territorio, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011