Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16058 del 21/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21179/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

AR.COM SRL *****, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FIANNACCA Giovanni, TODARO NICOLA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA del 7/03/08, depositata il 30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 83/26/08, depositata il 30 giugno 2008, con la quale, provvedendosi sull’appello da essa Agenzia proposto, veniva rigettato l’appello e confermata la sentenza di primo grado. Il giudice a quo, chiamato a decidere su di una cartella di pagamento per l’Irpeg anno d’imposta 1995 scaturente dall’iscrizione a ruolo dell’avviso di accertamento divenuto definitivo perchè non opposto, ha in via pregiudiziale giudicato sull’eccepito vizio di notifica dell’atto presupposto in esame, ritenendo lo stesso esistente, così condividendo il decisum dei giudici di prime cure.

L’intimata società non si è costituita.

2. Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha provato di aver richiesto nei termini la notifica del proprio ricorso alla controparte, ma che non risulta ancora depositata la ricevuta di ricevimento dello stesso (Cass., Sez. Un., n. 627 del 2008).

3. Con il primo motivo del ricorso, accompagnato da idoneo quesito di diritto, viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività dello stesso.

3.1 La censura è inammissibile secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, che ha affermato: “L’esame in sede di impugnazione di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d’ufficio, resta precluso dalla pronuncia che, nel provvedere sul merito della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito anche su questioni mai sollevate in quella sede dalla parte interessata e, dunque, sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di farle valere: è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione con cui si proponga la questione pregiudiziale della legittimazione ad agire (nella specie in materia tributaria) senza specificare, nel rispetto del principio di autosufficienza, dove, quando ed in che termini l’eccezione sia stata dedotta nel giudizio di impugnazione, risultando la censura, ancorchè rilevabile d’ufficio, coperta da giudicato interno” (Cass. 25573/2009; conf.: Cass.. n. 26931 del 2010).

Il principio resta evidentemente valido anche in relazione alla ammissibilità del ricorso introduttivo.

4. Con il secondo motivo viene denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, L. n. 890 del 1982, art. 3, artt. 140 e 145 c.p.c., per avere l’ufficio notificato l’atto presupposto (avviso di accertamento) in conformità delle prescrizioni vigenti, contrariamente a quanto assunto dal giudice a quo.

4.1 La censura appare fondata con riferimento al denunciato vizio di motivazione dovendo trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui: – “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

4.2 Nel caso di specie la decisione non appare in linea con il richiamato principio avendo tentato di giustificare il decisum con affermazioni meramente generiche che non danno contezza dell’iter seguito, non essendo indicati i concreti elementi presi in considerazione, e risultando omesso ogni riferimento alla concreta realtà fattuale, quale desumibile dagli atti di causa e dagli elementi dedotti dalle parti.

4.3 La fondatezza di tale profilo assorbe l’esame dell’altro.

5. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta inammissibilità del primo motivo e manifesta fondatezza del secondo”.

Che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata la ricevuta di ritorno della notifica del ricorso per cassazione;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso e va accolto il secondo motivo;

che pertanto la sentenza impugnata va cassata in tali limiti con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Sicilia, che provvederà ad applicare i principi di cui sopra, oltre che a regolamentare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo; in tali limiti cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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