Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16060 del 21/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9223/2009 proposto da:

APOFRUIT ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA *****, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA Giovanni, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAMIANI GIACOMO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di LONGIANO *****, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell’avvocato CHIOLA Claudio, che lo rappresenta e difende giusta Delib. Giunta Comunale 21 aprile 2009, n. 45 e giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

APOFRUIT ITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA *****, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIOVANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAMIANI GIACOMO giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 100/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 2/12/08, depositata il 16/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato Ambrifi Alessandro, delega avvocato Di Gioia difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si riporta alla relazione.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello della Apofruit Italia – Cooperativa Agricola nei confronti del Comune di Longiano. Ha motivato la decisione rilevando che i fabbricati erano censiti in catasto nelle categorie A3, D1, D7, e che, come affermato da Cass. n. 15321/08 , la ruralità del fabbricato non rilevava direttamente ai fini ICI, essendo l’iscrizione in catasto base per l’imposta o per l’eventuale esenzione.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo la Cooperativa, si è costituito con controricorso il Comune che propone ricorso incidentale affidato a due motivi.

Con l’unico motivo la Cooperativa contesta l’argomentazione della sentenza impugnata affermando che la norma di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, come convertito con L. n. 14 del 2009, muterebbe il quadro normativo sulla materia della ruralità dei fabbricati.

La censura non è pertinente la ragione della decisione che, pur ritenendo rurali i fabbricati, ha affermato il principio che quel che rileva ai fini ICI è l’iscrizione in catasto come rurale nelle categorie A6 o D10 che non ricorreva nella specie.

Tale principio è stato nuovamente confermato dalle SS.UU. con sentenza n. 18565 del 2009 che ha precisato: In tema di Ici, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, art. 9, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad Ici. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.

Il ricorso incidentale del Comune, con il quale si contesta sotto due profili la ruralità dei fabbricati affermata nella motivazione della sentenza, è inammissibile perchè l’Ente, essendo risultato vincitore, non ha interesse a contestare affermazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata sulle quali peraltro non si fonda la decisione”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., nn. 5 e 1, della manifesta infondatezza del ricorso principale e della inammissibilità dell’incidentale.

Il rigetto dei contrapposti ricorsi comporta la compensazione delle spese del presene giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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