LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19123/2009 proposto da:
L.D.L. *****, S.F.
*****, SC.FR. *****, F.F. *****, SP.MA.AN. *****, C.A. *****, L.
L. *****, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO n. 107, presso lo studio dell’avvocato PICONE GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato CANDIANO ORLANDO MARIO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 24/2 0 09 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI del 27/01/09, depositata il 17/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Puglia, con sentenza depositata il 17 febbraio 2009, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Barletta nei confronti di L.P. L. ed altri pensionati revocando otto sentenze della CTP di Bari che avevano riconosciuto il diritto a rimborso di parte dell’IRPEF sul TFR.. Ha motivato la decisione ritenendo che ricorreva il vizio revocatorio di cui all’art.395 n.3 c.p.c. per avere i pensionati taciuto che l’ente previdenziale OPAFS aveva già rimborsato quanto chiesto all’Agenzia.
Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi i soccombenti deducendo violazione di legge, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Al procedimento non si applica la nuova disciplina di cui alla L. n. 69 del 2009, in quanto la nuova disciplina si applica ai provvedimenti pubblicati dopo la sua entrata in vigore il 4 luglio 2009 Si applica, quindi, la precedente disciplina di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006. Conseguentemente il ricorso sembra inammissibile in relazione a tutti motivi per la mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006.
Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258 del 2007 che:L. inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che i contribuenti hanno depositato memoria.
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. I rilievi della memoria dei contribuenti non hanno pregio in quanto i vizi di motivazione dedotti ineriscono a questioni di diritto e non rilevano in quanto il vizio di cui all’art. 360 n. 5 riguarda unicamente gli accertamenti di fatto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 1.100 oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011