Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1632 del 24/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 1, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto N. 448/06 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di PALERMO dell’1/12/06, depositato il 16/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI Domenico.

RILEVATO IN FATTO

che B.R. ricorre avverso il decreto del 16 gennaio 2007 con il quale la corte d’appello di Palermo ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento della somma di Euro 2.000,00 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti alla sezione regionale della Corte dei conti della Sicilia con ricorso del 7 agosto 1998, deciso con decisione di rigetto del 22 aprile 2005, ritenendo ragionevole una durata di quattro anni e otto mesi in relazione all’elevatissimo numero di ricorrenti (1058) e alla novita’ delle questioni e irragionevole il ritardo di due anni e compensando le spese per la mancata opposizione della convenuta e l’accoglimento parziale del ricorso;

che il ricorrente deduce: 1) l’erronea quantificazione dell’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale; 2) l’erronea determinazione del periodo di ritardo irragionevole; 3) l’omessa motivazione della compensazione delle spese; 4) l’erroneita’ della compensazione a causa della mancata opposizione della convenuta; che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c.; che il ricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso e’ manifestamente infondato perche’: a) la quantificazione dell’indennizzo del pregiudizio non patrimoniale in Euro 1.000,00 per anno e’ conforme ai parametri CEDU; b) il periodo di ritardo irragionevole e’ stato determinato, con scostamento ragionevole dal parametro dei tre anni di durata ragionevole del giudizio di primo grado, con motivazione sufficiente e corretta; c) la compensazione delle spese e’ stata motivata con la parziale soccombenza oltre che con il riferimento alla mancata opposizione della convenuta e la prima argomentazione e’ sufficiente a sorreggere la decisione; che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 495,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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