Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1634 del 24/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO VALENZIANI 5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LATTANZI, rappresentato e difeso dall’avvocato AMERICO BARBA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI LECCE UTG;

– intimata –

avverso il decreto N. 8854/08 R.G. del GIUDICE DI PACE di LECCE del 7/11/08, depositato il 14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

RILEVATO IN FATTO

che S.L. ha proposto ricorso nei confronti del decreto del giudice di pace di Lecce in data 7 novembre 2008 con il quale e’ stata rigettata l’opposizione proposta nei confronti del decreto di espulsione del Prefetto di Lecce del 28 agosto 2008 deducendo che erroneamente era stato ritenuta sussistente la circostanza di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a mentre il provvedimento impugnato era fondato sull’affermazione il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno non sarebbe circostanza sufficiente a giustificare l’espulsione e che la notifica del decreto di espulsione conteneva la traduzione dell’elenco di tutti i motivi che, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 giustificano l’espulsione ma non di quello che in particolare era posto a base del provvedimento impugnato mentre sarebbe stato irrilevante ai fini della prova della conoscenza del provvedimento impugnato la tempestiva proposizione dell’impugnazione;

che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

che l’amministrazione intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso e’ manifestamente infondato perche’ il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e’ valido presupposto dell’espulsione e perche’, essendo inammissibile perche’ nuova, la censura relativa alla mancata traduzione dello specifico motivo di espulsione, lo e’ anche quello relativo all’irrilevanza della proposizione dell’opposizione al fine di dimostrare la conoscenza completa del provvedimento impugnato, non essendo stata impugnata la concorrente, ma autonoma, ratio decidendi consistente nell’affermazione della validita’ della traduzione in lingua inglese nell’impossibilita’ di traduzione nella lingua conosciuta dall’espellendo;

che non si deve provvedere sulle spese non avendo l’amministrazione intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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