Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1674 del 25/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2300/2009 proposto da:

M.A., quale procuratore costituito di G.

G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso il proprio studio;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 29122/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 29/10/08, depositata l’11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

RILEVATO IN FATTO

che l’avv. M.A. ha chiesto la correzione dell’ordinanza n. 29122 del 2008 nella parte in cui è stata omessa la distrazione delle spese in favore del ricorrente e, nel dispositivo, la condanna è stata disposta nei confronti del Ministero della giustizia invece che nei confronti della Presidenza del consiglio dei ministri;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c.; che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

RITENUTO IN DIRITTO

Che l’omessa distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione (Cass. n. 2391/2009, 7538/2008) e che l’errata indicazione dell’amministrazione condannata è frutto di mero errore materiale;

nulla sulle spese di questo procedimento che ha natura meramente amministrativa (Cass. n. 30075/2008).

P.Q.M.

La corte dispone correggersi l’ordinanza n. 29122 del 2008 nel senso che nel dispositivo deve aggiungersi “distrae le spese in favore dell’avv. M.A. che si è dichiarato antistatario” e che nel dispositivo l’espressione “il Ministero della giustizia” deve essere sostituita con “la Presidenza del Consiglio dei ministri”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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