Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1676 del 25/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBENGA 46

– B-9, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI ROMA, QUESTORE DI ROMA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 19890/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 19/04/07, depositata il 25/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

RILEVATO IN FATTO

che l’avv. M.L. ha chiesto la correzione dell’ordinanza n. 19890 del 2007 nella parte in cui e’ stata omessa la distrazione delle spese in favore del ricorrente e sono stati indicati come intimati il Prefetto e il Questore di Caserta invece che il Prefetto e il Questore di Roma;

che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

che gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

RITENUTO IN DIRITTO

Che l’omessa distrazione delle spese e’ emendabile con il procedimento di correzione (Cass. n. 2391/2009, 7538/2008) e che l’errata indicazione degli intimati e’ frutto di mero errore materiale;

nulla sulle spese di questo procedimento che ha natura meramente amministrativa (Cass. n. 30075/2008).

P.Q.M.

LA CORTE dispone correggersi l’ordinanza n. 19890 del 2007 nel senso che nel dispositivo deve aggiungersi “distrae le spese in favore dell’avv. M.L. che si e’ dichiarato antistatario” e che nell’intestazione l’espressione “Prefettura e Questura di Caserta” siano sostituite con “Prefettura e Questura di Roma”.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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