LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO FUCINI 65, presso lo studio dell’avvocato MONTANARO CARLA, rappresentato e difeso dagli avvocati SAGLIOCCO LUCIO, MENALE GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI CASERTA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G. 164/08 R.G.S. del GIUDICE DI PACE di CASERTA del 12/01/09, depositata il 16/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.
RILEVATO IN FATTO
che C.N. ricorre avverso il decreto con il quale il giudice di pace di Caserta, in data 16 gennaio 2009, ha rigettato l’opposizione proposta nei confronti del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Caserta il 20 ottobre 2008 deducendo:
1) omessa motivazione sul rigetto dell’eccezione di nullita’ del provvedimento impugnato per mancata autenticazione della copia consegnata;
2) omessa valutazione della circostanza della titolarita’ di “visto Shengen” per altro paese dell’UE, essendo il decreto di espulsione fondato solo sull’applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a;
3) omessa traduzione del decreto di espulsione in lingua *****;
che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c.;
che l’amministrazione intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
RITENUTO IN DIRITTO
che il ricorso e’ in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata perche’:
a) il ricorso non e’ autosufficiente perche’ non indica l’atto nel quale l’eccezione di nullita’ per omessa autenticazione della copia del decreto di espulsione sarebbe stata formulata ne’ quale parte del decreto stesso contenga esclusivamente il riferimento alla circostanza di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a;
h) il giudice di pace ha affermato, con valutazione di fatto non censurabile e non censurata, in questa sede, che l’amministrazione ha provveduto alla traduzione in lingua inglese per l’esistenza di “giustificati motivi” e il ricorrente non ha dedotto che il decreto di espulsione era privo dell’indicazione di tali motivi.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011