LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato CUCINELLA LUIGI ALDO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
e sul ricorso n. 3572/2009 proposto da:
D.F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato CUCINELLA LUIGI ALDO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
e sul ricorso n. 3574/2009 proposto da:
R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato CUCINELLA LUIGI ALDO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 863/08, 865/08, 867/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 15/07/08, depositato il 24/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.
RITENUTO IN FATTO
che la corte d’appello di Napoli, con decreto del 24 luglio 2008 ha condannato il Ministero dell’Economia al pagamento di Euro 1.400,00 (oltre a Euro 360,00 per spese processuali) a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo introdotto da I.L., D.F.L. e R.D. innanzi al t.a.r. Campania con ricorso del 6 maggio 1992 definito con sentenza del 12 luglio 1996, ritenendo irragionevole il periodo eccedente la durata di tre anni e liquidando equitativamente in Euro 1.200,00 l’anno (pari a complessivi Euro 1.400,00) l’indennizzo per danni non patrimoniali per la durata irragionevole di un anno e due mesi;
che la I. e gli altri ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi con i quali censurano la liquidazione delle spese effettuata dalla corte territoriale;
che il ministero dell’Economia resiste con controricorso;
che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
che, il ricorso, a parte l’inammissibilita’ relativa al difetto di motivazione della avvenuta riduzione di alcune voci, basata su affermazioni del tutto astratte, appare manifestamente fondato perche’ doveva essere applicata la voce della tariffa relativa agli ordinari procedimenti davanti alla corte d’appello e non quella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione;
che, accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione puo’ procedersi alla decisione nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 384 c.p.c. nessun accertamento di fatto essendo richiesto;
che, in considerazione dell’inammissibilita’ di un motivo e della modesta rilevanza economica dell’accoglimento di quello relativo alle spese del giudizio di merito, sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., liquida le spese del giudizio davanti alla corte d’appello in Euro 445,00 per onorari, Euro 280,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, da distrarre a favore dell’avv. CUCINELLA Luigi Aldo che si dichiara antistatario; compensa le spese di questo giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011