Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16930 del 04/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA ***** in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.N.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato BALDASSARRE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1600/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del 10.7.09, depositata il 06/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI Massimo.

FATTO E DIRITTO

Poste Italiane s.p.a. ricorre contro S.N.A. per la cassazione della sentenza n. 1600/2009 della Corte d’appello di Lecce depositata in cancelleria il 6 agosto 2009 (R.G. 1490/2008).

S.N.A. resiste con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata radunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.

Successivamente è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale redatto in data 24 novembre 2010 con le firme del lavoratore e del procuratore speciale di Poste, nonchè dei rispettivi rappresentanti sindacali.

Poste Italiane ha depositato memoria con la quale, richiamando l’intervenuta conciliazione, chiede che il giudizio sia dichiarato estinto.

Tanto premesso, la Corte osserva che con il detto accordo le parti hanno tra l’altro convenuto il consolidamento del precorso rapporto di lavoro a tempo determinato e l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore da parte di Poste.

E’ quindi venuto meno l’interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.

Ne deriva la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

Le spese possono compensarsi in coerenza con lo spirito conciliativo che ha investito ogni aspetto della vertenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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