LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.E. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 211, presso lo studio dell’avvocato CAPECCI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BISSOCOLI GIOVANNI, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ***** in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, MAURO RICCI, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 736/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 30.10.09, depositata il 23/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 30.10 – 23.11.2009 la Corte d’Appello di Genova, confermando la pronuncia di prime cure, ha negato la spettanza dei benefici previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione al trattamento pensionistico maturato a favore di T. E. quale ex dipendente del CAP, ora Autorità Portuale del Porto di Genova, sull’essenziale rilievo della natura integrativa della pensione consortile e dell’assenza di un espresso richiamo, nella relativa disciplina, alla normativa, propria dell’ago., di cui è stata richiesta l’applicazione;
avverso tale sentenza della Corte territoriale T.E. ha proposto ricorso per cassazione fondato su sette motivi, sollevando altresì dubbi di costituzionalità del ridetto L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, ove interpretato nel senso di escluderne l’applicazione al trattamento di quiescenza erogatogli; l’Inps ha resistito con controricorso;
a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte del resistente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, sotto il profilo soggettivo, nonchè dei criteri ermeneutici di cui all’art. 12 preleggi, per avere la sentenza impugnata negato l’applicazione della normativa anzidetta alle pensioni integrative, pur in difetto di un’esplicita previsione legislativa in tal senso; con il secondo motivo denuncia violazione delle medesime disposizioni di legge sotto il profilo oggettivo; con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione sul presupposto messo a fondamento della decisione; con il quarto motivo denuncia ancora vizio di motivazione, essendo quella adottata meramente apparente;
con il quinto motivo reitera il precedente mezzo proponendolo come violazione dell’art. 113 c.p.c.; con il sesto motivo denuncia violazione della L. n. 26 del 1987, art. 13 e dell’art. 10 norme transitorie richiamate e recepite da tale legge, sostenendo il carattere globalmente sostitutivo e non integrativo del trattamento pensionistico consortile; con il settimo motivo reitera le medesime censure quale vizio di motivazione;
3. le questioni oggetto del ricorso sono state già esaminate dalla giurisprudenza di questa Corte, dai cui approdi non si ravvisano ragioni per discostarsi, che, escludendo la sussistenza dei sollevati dubbi di incostituzionalità, le ha risolte enunciando il principio in base al quale, in tema di esposizione dei lavoratori al rischio professionale per presenza di amianto, l’attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1991, art. 13, comma 8, (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 169 del 1993, art. 1, comma 1 convertito in L. n. 271 del 1993) spetta sulla pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria automaticamente applicabile salvo espressa deroga legislativa a tutti i dipendenti iscritti all’Inps, essendo questa assicurazione di tipo obbligatorio, con la conseguenza che, ove vi sia anche altra pensione integrativa, la rivalutazione contributiva – che non può applicarsi che una volta sola – compete solo sulla Assicurazione Generale Obbligatoria, a nulla rilevando che la pensione a carico di tale gestione non sia ancora maturata (essendo più stringenti i relativi requisiti) e sia maturata, invece, la sola pensione integrativa (cfr, Cass., nn. 17634/2010; 17637/2010;
17639/2010; 17642/2010; 17744/2010);
4. il ricorso va pertanto rigettato, con pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011