Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16950 del 04/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

C.S. O N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6227/2009 del GIUDICE DI PACE di ROMA dell’11/06/2008, depositata il 25/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che nulla osserva.

FATTO E DIRITTO

Con relazione ex art. 380 bis c.p.c. si è rilevato quanto segue:

La Prefettura di Roma impugna la sentenza 26.1.09 con la quale il G.d.P. capitolino ha accolto l’opposizione proposta da S. C. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 1154/05 del 17.4.07 relativa a sanzione amministrativa per violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 86 TULPS. Il ricorso è inammissibile per le seguenti autonome ragioni:

è redatto da funzionario dell’Amministrazione mentre doveva esserlo da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato;

non è stato notificato alla controparte nelle forme di legge;

– la sentenza è appellabile e non ricorribile;

– non sono stati formulati quesiti di diritto. L’inammissibilità del ricorso sotto i rilevati profili va, pertanto, verificata da parte del Collegio in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”.

Il Collegio condivide le ragioni e la conclusione esposte nella relazione, avverso la quale nè il ricorrente nè il P.G. hanno sollevato obiezioni.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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