Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16955 del 04/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GENOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4951/2010 del GIUDICE DI PACE di GENOVA del 28.4.2010, depositata il 03/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CICCOLO PASQUALE PAOLO MARIA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.M. ha proposto un ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Genova del 3-5-2010 con la quale è stato rigettata l’opposizione al verbale di accertamento del 4-4-2007 notificatole il 18-9-2007.

Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1 per mancata notifica dello stesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, aderendo alle conclusioni della menzionata relazione, dichiara l’inammissibilità del ricorso; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alla spese del presente giudizio non essendo stata evocata nel giudizio stesso nessuna parte.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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