LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CAUSA ABBONDIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ DI GESTIONE DEI CREDITI BP S.C.P.A. *****, in persona del suo procuratore speciale, la quale non agisce in proprio ma per conto della Banca Popolare di Novara Spa, quale conferitaria del ramo di azienda bancaria già facente capo a Banca Popolare di Novara SCARL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato D’ERRICO CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANELLI CARLA, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1148/2009 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 07/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito l’Avvocato D’Errico Carlo, difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che nulla osserva.
RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
Con sentenza emessa il 7 gennaio 2010 il Tribunale di Savona rigettava la domanda proposta da C.M., volta ad ottenere, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ex art. 152, (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’emissione dei provvedimenti più opportuni nei confronti della Banca Popolare di Novara s.p.a. ai fini della cancellazione dell’iscrizione del proprio nominativo presso la centrale rischi della Banca d’Italia, avvenuta su segnalazione, ad opera della banca convenuta, di un credito in sofferenza.
Motivava che il C. aveva stipulato, con l’assistenza del suo legale di fiducia, un accordo transattivo con la banca per il rientro dal debito: onde, non si poteva mettere in dubbio, a distanza di quasi cinque anni, l’esistenza dell’obbligazione, tuttora inadempiuta, segnalata alla centrale rischi della Banca d’Italia.
Avverso il provvedimento, notificato il 2 febbraio 2010, il C. proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi e notificato il 2 aprile 2010.
Resisteva con controricorso la società di gestione dei crediti BP S.C.P.A. per conto della Banca Popolare di Novara spa.
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile.
Le censure dedotte attengono esclusivamente al quantum debeatur, volte come sono a contestare la natura usuraria degli interessi addebitati; senza infirmare l’esistenza stessa del credito in sofferenza: la cui segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia non appare dunque illegittima, impregiudicata la controversia sul suo ammontare.
Poichè l’oggetto del ricorso D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ex art. 152 (Codice della privacy) presentato dal C. era appunto l’ordine di provvedere alla cancellazione del suo nominativo, quale debitore in sofferenza, difetta nel ricorrente l’interesse ad impugnare, in questa sede, atteso che in punto an debeatur il debito appare riconosciuto in occasione dell’accordo sul piano di rientro.
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
– che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, ex art. 378 cod. proc. Civ.;
– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ed il difensore della controricorrente non hanno mosso rilevi critici alla relazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che la memoria depositata dal ricorrente non apporta argomenti rilevanti in senso contrario, limitandosi a generiche enunciazioni di principio ed asserzioni in punto di fatto, senza un puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, laddove ha definito transazione l’accordo stipulato, con l’assistenza di un legale, dal C. con la banca, per il rientro dal debito, corredato del rilascio di vaglia cambiario, ed ha messo in rilievo il successivo inadempimento prolungato, per quasi cinque anni, senza contestazione della validità del negozio;
– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011