Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16979 del 04/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.F., rappresentata e difesa dall’avv. Bussani Mario e dall’avv. Claudio Berliri, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma in via Alessandro Farnese n. 7;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 20/30/07, depositata il 2 aprile 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

” B.F. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 20/30/07, depositata il 2 aprile 2007, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Lecco, ha ritenuto legittimi tre avvisi di accertamento: i primi due, con i quali si rettificava il reddito di partecipazione nella srl V.B.R. ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR per l’anno 1996, ed ai fini dell’IRPEF per l’anno 1997; il terzo, ai fini dell’IVA per l’anno 1997.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, con i quali si denuncia omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

I motivi articolati nel ricorso, con i quali si denuncia vizio di motivazione, sono inammissibili, in quanto privi del momento di sintesi, vale a dire della chiara indicazione riassuntiva, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. n. 2652 e n. 8897 del 2008, n. 27680 del 2009; Cass., sez. unite, 1 ottobre 2007, n. 20603).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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