Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.17003 del 04/08/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA 49, presso lo studio dell’avvocato CENTONZE MAURIZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA *****, in persona del Responsabile della Direzione Affari Legali di Poste Italiane Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso Affari Legali Poste Italiane, rappresentata e difesa dall’avvocato CAMPISI ANTONIO SEBASTIANO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4436/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 16/02/09, depositata il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Campisi Antonio Sebastiano, difensore della controricorrente che si riporta agli scritti e chiede la condanna alle spese;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che aderisce alla relazione.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

Il 12 aprile 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 4436/2009, depositata il 26 febbraio 2009, il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Roma, che ha condannato C.S. e C.V. a restituire alla s.p.a. Poste Italiane la somma di Euro 1.032,00, a titolo di indebito arricchimento.

C.S. propone ricorso per cassazione.

Resiste la s.p.a. Poste italiane con controricorso.

C.V. non ha depositato difese.

2.- L’unico motivo di ricorso è inammissibile, sia perchè generico, in quanto non indica le norme di legge che ritiene violate dalla sentenza impugnata, nè altro motivo idoneo a giustificare la proponibilità di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., sia perchè non contiene la formulazione del quesito di diritto, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio.

– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla s.p.a. Poste Italiane le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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