LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di OSTIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Nicotera n. 29, presso l’avv. ALLOCCA Giorgio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.T.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 105/65/07, depositata il 5 luglio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9 novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Gaspare Salerno (per delega) per il ricorrente;
udito i P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, il quale ha dichiarato di non avere nulla da osservare in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Il Comune di Ostiano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 105/65/07, depositata il 5 luglio 2007, con la quale, accogliendo l’appello di P.T., è stata affermata l’illegittimità degli avvisi di liquidazione dell’ICI emessi nei suoi confronti dal Comune per ICI relativa agli anni 1997/2000, in relazione a fabbricati di sua proprietà, ritenuti dal giudice a quo di carattere rurale, in quanto strumentali all’attività agricola esercitata, e quindi esenti da imposta.
La contribuente non si è costituita.
2. In applicazione dello ius superveniens costituito del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, aggiunto dalla Legge di Conversione n. n. 14 del 2009, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 18565 del 2009, hanno affermato il seguente principio di diritto:
In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI; allo stesso modo il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto, l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento che può essere condotto dal giudice tributario investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti: tra questi, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.
3. Pertanto, si ritiene che, in applicazione del riportato principio, il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”.
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;
che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011