LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di FAENZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sestio Calvino n. 33, presso l’avv. CANNAS Luciana, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
CA.VI.RO società cooperativa agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso l’avv. DI GIOIA Giovan Candido, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Giacomo Damiani giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 74/08/07, depositata il 6 luglio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9 novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
uditi gli avv.ti Luciana Cannas per il ricorrente e Giovan Candido Di Gioia per la controricorrente;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, il quale ha dichiarato di non avere nulla da osservare in ordine alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Il Comune di Faenza propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 74/08/07, depositata il 6 luglio 2007, con la quale, accogliendo l’appello della società cooperativa agricola CAVIRO, è stato riconosciuto ad essa il diritto al rimborso dell’ICI versata per gli anni 2000/2003 in relazione a fabbricati di sua proprietà, censiti nella categoria D1, dotati di rendita catastale e strumentali all’attività di impresa agricola svolta, e quindi, ad avviso del giudice a quo, esenti da imposta.
La contribuente resiste con controricorso.
2. In applicazione dello ius superveniens costituito dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, aggiunto dalla Legge di Conversione n. n. 14 del 2009, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 18565 del 2009, hanno affermato il seguente principio di diritto:
In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI; allo stesso modo il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto, l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento che può essere condotto dal giudice tributario investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti: tra questi, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.
3. Pertanto, si ritiene che, in applicazione del riportato principio, il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, sulla base della pacifica classificazione degli immobili della contribuente nella categoria D1, senza che risulti che essa abbia impugnato dinanzi all’Agenzia del territorio detta classificazione”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la controricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria, nella quale si citano pronunce di questa Corte superate dalla sentenza delle Sezioni unite indicata nella relazione) e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;
che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la questione oggetto del ricorso è stata definitivamente risolta solo con la sopravvenuta menzionata pronuncia delle Sezioni unite, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011